Per sala pubblica da gioco si intende un esercizio composto da uno o piu locali, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, in cui, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei clienti, siano messi a loro disposizione apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper e giochi di vario genere (ad esclusione di quelli che possano configurarsi quale forma di spettacolo), conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, in riferimento al disposto dell’art.110 del T.U.L.P.S. e dei relativi provvedimenti ministeriali attuativi.

Un locale e da ritenersi “allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito”, quando l’attivita di commercializzazione dei prodotti di gioco e esclusiva o prevalente rispetto ad un’altra attivita connessa, commerciale o artigianale.

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  Normativa
  • Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza”;
  • Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 “Regolamento d'esecuzione” del T.U.L.P.S.;
  • Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (art.19);
  • Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382” (art. 19);
  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni”;
  • Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni”;
  • Legge 26 ottobre 1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
  • D.M. 19 agosto 1996 n. 149 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
  • D.P.R. 7 settembre 2010 , n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
  • Regolamento comunale vigente per l'apertura e la gestione di sale giochi;
  • Regolamento comunale vigente di Polizia Urbana;
  • legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8;
  • D.G.R. n. X/1274 del 24 gennaio 2014.

N.B. 
Prima di avviare l'attività di sala gioco accertarsi che a norma dell'art. 5 comma 2 della legge regionale n. 8/2013 il comune non abbia adottato la delibera di giunta relativa alla limitazione delle aperture individuando ulteriori luoghi sensibili.

  Requisiti morali

Per poter aprire una sala giochi è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista:

  • negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;
  • all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia";
  • art. 71 D.Lgs n. 59/2010.
  Istruzioni presentazione pratica
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