Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario possedere i requisiti professionali previsti dal Regolamento Regionale 28/11/2011, n. 6 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 – Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo” e dalla Legge 17/08/2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.
Gli stessi sono:

  1. svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore), seguito da un corso annuale di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore), seguito da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
  2. periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un periodo di apprendistato, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
    A decorrere dal primo dicembre 2011 (data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 28/11/2011, n.6, la sola esperienza professionale, prevista dalla precedente normativa, non è più sufficiente per svolgere l’attività di acconciatore.
    Restano, al contrario, validi i diplomi e gli attestati professionali rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 174/2005 a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, di durata biennale (conclusi entro l’anno formativo 2008/2009) o triennale (conclusi entro l’anno formativo 2009/2010).
    L’attività di acconciatore può essere svolta anche al temine del percorso sperimentale di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF). Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "operatore del benessere: acconciatore" (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore). Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell’attestato di specializzazione che abilita all’esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l’esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di "tecnico dell’acconciatura" non è valido per l’esercizio della professione).
    I percorsi in extra obbligo formativo di acconciatore, sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all’atto dell’iscrizione al percorso.
    I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere trasmessi dall’interessato al Ministero dello Sviluppo Economico che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all’emissione del decreto di riconoscimento
    L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività.