Per attività di trattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, intenzionalmente offerti al pubblico, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità.

Le manifestazioni sono da intendersi a carattere temporaneo (feste, fiere, riunioni, mostre, congressi concerti, attività sportive culturali religiose ecce cc), organizzate da soggetti pubblici o privati su area pubblica o provata, nelle quali si svolge, anche in forma complementare, un’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande per un periodo temporaneo.

L’attività economica di somministrazione e/o vendita in occasione di manifestazioni temporanee è soggetta a SCIA che dovrà essere presentata, dall’organizzatore dell’evento, al SUAP competente attraverso il portale “Impresainungiorno.gov”.

Sono trattenimenti le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park.
Sono spettacoli le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.
Allietamento: consiste nell’ascoltare passivamente una musica senza partecipare attivamente come ad esempio dove è allestita una struttura di karaoke.

Le attività di trattenimento e spettacolo possono essere svolte:
1. In forma permanente, in luoghi normalmente al chiuso, a ciò espressamente destinati, come i locali di intrattenimento e svago, ad esempio, i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono sistematicamente, oltre al pubblico spettacolo in se', anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;
2. In forma temporanea, quasi sempre in luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (si pensi, ad esempio, ai concerti nelle piazze delle città).

I trattenimenti o spettacoli da svolgere in luogo pubblico o esposto al pubblico, definiti anche "pubblici spettacoli", sono riconducibili all’art. 68 del R.D. 773/1931 (meglio noto come T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre strutture ed attrezzature di vario genere; strutture ed attrezzature possono essere fisse, come nel caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli in luoghi usati estemporaneamente come (si pensi a tendoni, impianti elettrici e di amplificazione, pedane, palchi e così via.
Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere COLLAUDATE CERTIFICATE E correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa. In suddetti locali è necessario, per l’avvio dell’attività, l’ottenimento della certificazione di agibilità dell’area  norma dell’Ex art. 80 del TULPS.

Gli enti coinvolti nelle procedure amministrative sono il Comune (sempre!) e, a seconda delle attività da svolgere, anche l’azienda sanitaria, il Comando provinciale Vigili del Fuoco, la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CVLPS), la Questura, la SIAE, polizia locale.

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  Requisiti

Soggettivi
1. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2. Requisiti morali, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
3. Requisiti morali, previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) per pubblici spettacoli e similari.

Non sono previsti requisiti professionali per il commercio e la somministrazione in forma temporanea, a prescindere dal soggetto che svolge le attività.

Oggettivi
o Comunicazione ai fini della sicurezza alimentare per attività temporanea (se si svolgono commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande) SCIA;
o Richiesta di un'autorizzazione comunale in deroga (art.6, comma 1, lett. h) della L 447/95, art. 20 comma 6 della LR 16/07, Linee guida ARPA n. 123 del 20/05/2008), in caso di impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
o In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o capannone, occorre il parere di agibilità dello spazio ai sensi dell'articolo 80 del R.D. n. 773/1931 rilasciato dalla commissione pubblici spettacoli e/o se la manifestazione partecipano contemporaneamente più di 200 persone;
o Inoltro di preavviso di pubblica manifestazione all’Autorità di Pubblica sicurezza;
o Richiesta di occupazione d suolo pubblico, se le attività si svolge su suolo pubblico.

N.B.: Nei due anni successivi al rilascio dell'autorizzazione, qualora la manifestazione si ripeta con le medesime strutture ed impianti, già autorizzati dalla Commissione comunale di vigilanza, la manifestazione potrà essere autorizzata direttamente dall'ufficio senza l'intervento della Commissione. Per manifestazioni in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, pur in presenza di palchi o pedane e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, la manifestazione verrà autorizzata dall'ufficio a seguito dell'acquisizione di idoneità statica delle strutture allestite e di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio purchè prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico.

  Normativa

Almeno 60 giorni prima della manifestazione informarsi in Comune in merito a eventuali regolamenti locali e in Questura per predisporre la documentazione safety e security.

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 68, 69 e 80).

D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Circolari relative alla norme safety e security.

Manifestazioni sportive su strada.

Escape room.

Info generali: