Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento descritti nell'articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

La tipologia dei punti di vendita in cui e consentita l'installazione di apparecchi e definita dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.

L'attivita di gioco lecito e l'installazione degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici puo essere svolta senza alcuna particolare autorizzazione comunale e quindi senza presentare la S.C.I.A.:

-in tutti i pubblici esercizi gia in possesso della licenza di cui all'art.86 t.u.l.p.s. (sale gioco, bar ristoranti, circoli privati autorizzati alla somministrazione ma solamente nei locali dove detta attivita avviene, stabilimenti balneari, strutture ricettive);

-in tutti i pubblici esercizi gia in possesso della licenza di cui all'art.88 t.u.l.p.s. (raccolta scommesse in appositi locali, sale corse, tabaccherie che svolgono la funzione di ricevitorie del lotto od altri giochi analoghi).

La SCIA è invece richiesta per installare apparecchi per il gioco in esercizi per il commercio al dettaglio e simili (edicola, tabacchi, distributore di benzina, negozio di abbigliamento, ecc.), in esercizi artigianali (pizzeria al taglio, gelateria, ecc.), phone center/internet point, circoli privati, locali di pubblico spettacolo, cinema/teatri, ecc...

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  Prerequisiti

Requisiti morali

Per poter aprire una sala giochi è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista:

  • negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;
  • all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia";
  • art. 71 D.Lgs n. 59/2010.

Requisiti oggettivi

Il numero di apparecchi nei punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici possono essere:

  • Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco.
  • Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq.
  • come definito dal Protocollo del ministero dell'economia e delle fianze n. 2011/30011/giochi/UD
  Normativa
  • Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza”;
  • Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 “Regolamento d'esecuzione” del T.U.L.P.S.;
  • Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (art.19);
  • Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382” (art. 19);
  • Legge 26 ottobre 1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
  • D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
  • Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 12-3-2004 “Decreto recante regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni”;
  • Decreto direttoriale (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) 9-9-2011, n. 2011/31857/Giochi/Adi Decreto del 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell’elenco di cui al comma 82 della legge n.220/2010;
  • Decreto direttoriale (Amministrazione autonoma dei monopoli di stato) 27-7-2011, n. 2011/30011/Giochi/UD “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”;
  • legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8;
  • D.G.R. n. X/1274 del 24 gennaio 2014;
  • Decreto direttoriale (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) 5-4-2011, n. 2011/11181/Giochi/ADI "Elenco dei soggetti che svolgono attivita funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro";
  • Circolare (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) 16-6-2010, n. 2010\21055\Giochi\ADI "Sistemi di gioco (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) - Autorizzazione di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S. per le sale dedicate";
  • Decreto Direttoriale (Amministrazione autonoma dei monopoli di stato) 22-2-2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S";
  • Decreto direttoriale (Amministrazione autonoma dei monopoli di stato) 18-1-2007, n. CGV/50/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S.";

N.B.
Prima di installare apparecchi per il gioco lecito accertarsi che a norma dell'art. 5 comma 2 della legge regionale n. 8/2013 il comune non abbia adottato la delibera di giunta relativa alla limitazione delle aperture individuando ulteriori luoghi sensibili.
Vedi Procedimento Somministrazione alimenti e bevande.

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