L’attività di acconciatore può essere svolta presso apposita sede, ovvero presso il domicilio commerciale dell’esercente. I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
Per ulteriori dettagli vedi: regolamento regionale n. 1 del 09/01/2018 - regolamenti ATS di competenza;
È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle  caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.