Art. 68 TULPS

La Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 142 del 15 dicembre 1967 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 TULPS nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza licenza del Questore, in riferimento all’art. 17 della Carta Costituzionale.

L’art. 17 della Costituzione Italiana: i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Definizione degli articoli 68/69/80 T.U.L.P.S.

Quando si parla di trattenimenti perché si fa riferimento a questi articoli?

Art. 68 TULPS (pubblico spettacolo):

Senza licenza del Questore (il comune, oggi) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive. Diversamente per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 13 DL n. 5/2012 – Modifica l’art. 124, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del TULPS

Tale abrogazione fa cadere il distinguo tra mero allietamento, quale attività non imprenditoriale, esercitata negli esercizi di somministrazione (ad esempio, utilizzo di televisori, radio, impianti stereo, juke box, anche esecuzioni dal vivo, sempre con il carattere dell’assenza di lucro) e l’intrattenimento imprenditoriale vero e proprio, non più assoggettato al regime di cui all’articolo 69 del TULPS, qualora l’attività si svolga sempre nei pubblici esercizi.

Circolare Ministero Interno 30/04/1996 L’imprenditorialità viene manifestata attraverso specifici indizi.

(cfr. sul punto la circolare del Ministero dell’interno n. 559/C.19144.12000.A(1) del 30 aprile 1996, che si riallaccia alla giurisprudenza della Corte di Cassazione):

  • pagamento di un biglietto d’ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento « a chiunque ne faccia richiesta »;
  • maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
  • pubblicità dell’evento;
  • spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature.

Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere COLLAUDATE CERTIFICATE E correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa.

Definizione dell’articolo 69 TULPS (piccoli trattenimenti) (modificati nel 2013)
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che, si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive.

Dal 9 ottobre 2014 è possibile sostituire la licenza di cui all’art. 69 TULPS con la Scia per spettacoli ed eventi per un massimo di 200 persone o partecipanti e che si svolgano entro le ore 24 del giorno di inizio, e fermo restando l’osservanza dell’art. 80 Tulps. La conferma in una risoluzione del Ministero per lo Sviluppo Economico del 2017. In risposta ad un quesito del Comune di Ravenna, il Ministero dell’Interno, commenta il testo novellato dell’articolo 69 Tulps, fornendo alcune interessanti indicazioni sulla possibilità di avvalersi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Dalla nota che riportiamo, è evidente che il Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno non abbia apprezzato la modifica dell’articolo 69. Ma nel merito, il Ministero osserva che il termine “eventi” non può che contrassegnare tutti gli spettacoli e trattenimenti dal vivo che rientrino nell’ambito di applicazione degli articoli 68 e 69 TULPS.

Quanto al dato relativo ai 200 partecipanti, o posti, secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno, esso corrisponde in sostanza alla “oggettiva capienza dell’impianto o del luogo” che ospiterà l’attività di spettacolo.
Per spettacoli all’aperto, se è presente una “chiara delimitazione dell’area” può farsi riferimento ai criteri di cui alla Regola Tecnica del 1996 e sue integrazioni (per pubblico in piedi un massimo di 20 persone ogni 10 mq).

L’agibilità ex art. 80 TULPS

L’art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”. La norma, tuttora attuale, subordina l’effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti.
Tale documento è rilasciato dal SUAP, previo parere su progetto emesso da un’apposita Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature. L’agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze.
L’agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacoloche si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica. In questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.

Definizione dell’articolo 69 TULPS (modificati nel 2013) Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che, si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive.

Dal 9 ottobre 2014 è possibile sostituire la licenza di cui all’art. 69 TULPS con la Scia per spettacoli ed eventi per un massimo di 200 persone o partecipanti e che si svolgano entro le ore 24 del giorno di inizio, e fermo restando l’osservanza dell’art. 80 Tulps. La conferma in una risoluzione del Ministero per lo Sviluppo Economico del 2017. In risposta ad un quesito del Comune di Ravenna, il Ministero dell’Interno, commenta il testo novellato dell’articolo 69 Tulps, fornendo alcune interessanti indicazioni sulla possibilità di avvalersi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Dalla nota che riportiamo, è evidente che il Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno non abbia apprezzato la modifica dell’articolo 69. Ma nel merito, il Ministero osserva che il termine “eventi” non può che contrassegnare tutti gli spettacoli e trattenimenti dal vivo che rientrino nell’ambito di applicazione degli articoli 68 e 69 TULPS.

Quanto al dato relativo ai 200 partecipanti, o posti, secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno, esso corrisponde in sostanza alla “oggettiva capienza dell’impianto o del luogo” che ospiterà l’attività di spettacolo.

Per spettacoli all’aperto, se è presente una “chiara delimitazione dell’area” può farsi riferimento ai criteri di cui alla Regola Tecnica del 1996 e sue integrazioni (per pubblico in piedi un massimo di 20 persone ogni 10 mq).