Il libretto di impianto, che deve essere messo a disposizione all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o in caso di controlli, deve contenere anche i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, gli esiti delle visite di manutenzione, le dichiarazioni di conformita, la comunicazione del proprietario o legale rappresentante dell'impianto al comune e la comunicazione del comune al
proprietario o legale rappresentante dell'impianto relativa al numero di matricola assegnato all'impianto.
Non rientrano nella categorie degli ascensori e montacarichi, e pertanto sono previste specifiche procedure diverse da quelle sopra riportate, i seguenti apparecchi (articolo 1 del DPR 162/1999):

  • gli apparecchi di sollevamento la cui velocita di spostamento non supera 0,15m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1999 n. 162;
  • gli ascensori da cantiere;
  • gli impianti a fune, comprese le funicolari;
  • gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
  • gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
  • gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
  • gli apparecchi di sollevamento installati all'interno di mezzi di trasporto;
  • gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
  • i treni a cremagliera;
  • le scale mobili e i marciapiedi mobili.