Le strutture temporanee sono ampiamente utilizzate per molteplici attività in occasione di eventi pubblici e privati. Esse sono molto utilizzate in quanto presentano tempi brevissimi legati al montaggio, uso e smontaggio, utilizzo e riutilizzo di componenti strutturali leggeri e rapidamente assemblabili, smantellabili. Queste strutture sono caratterizzate da particolare resistenza ai carichi orizzontali, verticali, statici e dinamici relativi a strutture, attrezzature, folla e vento.

Strutture temporanee: gli adempimenti

Per “struttura temporanea” si intende la struttura diretta a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, manufatti leggeri quali prefabbricati, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. Essa rientra nell’attività edilizia libera realizzabile previa comunicazione al comune ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001.

Per un manufatto temporaneo da rimuovere entro 90 giorni occorre presentare, presso il Comune in cui è installata la struttura, una CIL per Attività edilizia libera. Mentre per un manufatto temporaneo da rimuovere oltre 90 giorni occorre la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La normativa di settore

In Italia non ci sono norme emesse dall’UNI riguardanti l’opera temporanea nel suo complesso, intesa essere per esempio, costituita da pedana, strutture verticali, sovrastrutture per il supporto delle apparecchiature e loro movimentazione, pareti di chiusura e struttura di copertura e concernenti le specifiche per la progettazione, fabbricazione e controllo. È stata recepita invece la norma tecnica europea riguardante le tende installate in maniera itinerante e temporanea UNI EN 13782:2006 – Strutture temporanee – Tende – Sicurezza.

Per le strutture temporanee, a seconda dei materiali utilizzati, si segue, così come per le strutture permanenti, la normativa tecnica classica. In particolare si richiama:

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni.
UNI ENV 1993-1-1:2005 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture in acciaio;
UNI ENV 1999-1-1:2007 Eurocodice 9, Progettazione delle strutture in alluminio.

Le verifiche

Durante i lavori il tecnico incaricato della direzione dei lavori strutturali deve verificare lo stato dei luoghi, lo stato di conservazione e usura dei materiali impiegati, le varie fasi delle lavorazioni, la rispondenza del realizzato con il progetto, le condizioni di vincolo (controventi e zavorre).

Per il collaudo della struttura temporanea, pertanto, diviene fondamentale conoscere il piano di posa e quindi la tipologia di ancoraggio al suolo. La conoscenza del tipo di sottosuolo è importante e particolare attenzione deve essere posta alle condizioni del suolo dopo abbondanti piogge, alla eventuale superficie ghiacciata in caso di neve ed alla superficie e spessore del supporto (asfalto, calcestruzzo, ecc) che dovrà essere adeguato ai carichi da sopportare. Inoltre è necessario conoscere la posizione dei sottoservizi che possano determinare pericoli durante il montaggio e/o l’uso della struttura.

Questi riscontri andranno riportati su verbali giornalieri dei lavori che saranno parte integrante del certificato di corretto montaggio a strutture ultimate e del certificato di collaudo.

Il collaudo statico: in cosa consiste?

Le strutture temporanee hanno necessità per la messa in esercizio di una relazione di calcolo di una struttura temporanea costituisce la classica relazione di calcolo e deve essere prodotta per ogni struttura temporanea. La relazione certifica che la struttura è idonea a sostenere l’allestimento ed è valida solo in quel particolare e specificato luogo dove è stata installata.

Questa relazione verifica la sola struttura temporanea, pertanto il sistema strutturale che forma l’allestimento sospeso non rientra in questo calcolo. Inoltre, una volta finiti i lavori di costruzione della struttura temporanea e il collaudo, occorre produrre la certificazione per il corretto montaggio.

Il Collaudo di una struttura temporanea deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.

Al collaudo va allegato lo schema di montaggio, ove esistente, gli schemi di installazione forniti dal fabbricante e/o dal progettista, e se presenti le istruzioni di montaggio del palco comprensive dell’illustrazione delle modalità di montaggio, eventuale trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”.

Il collaudo annuale

Un particolare tipo di collaudo è quello annuale. Esso segue la stessa procedura che viene adottata per i carichi sospesi, nel caso di una struttura itinerante, realizzata sempre allo stesso modo nelle varie tappe. Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvise, decise anche all’ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

Documento di avvenuto controllo

Inoltre è necessario prevedere un documento che registri l’avvenuto controllo della struttura e la rispondenza della struttura alle varie configurazioni riportate nella sequenza di montaggio prevista dal fabbricante e/o dal progettista. Solitamente tale documento è sostituito con la dichiarazione di corretto montaggio, redatta da un professionista, ingegnere o architetto (laurea magistrale o equipollente), abilitato a norma di legge all’esercizio della professione.

Tale documento dovrebbe contenere: la dichiarazione che le strutture, le pedane, le impalcature, gli appendimenti, ecc. siano stati montati a regola d’arte e posizionati conformemente ai disegni esecutivi e la certificazione, sull’idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, corredata dalla eventuale documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.